Il Consiglio di Stato 
              in sede giurisdizionale (Sezione quinta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2019 del 2016, proposto da: 
    Comune di Fano, in persona del  dirigente  delegato  agli  affari
legali ex art. 32, comma 27, dello statuto comunale, rappresentato  e
difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli,  Antonio  D'Atena  e
Federico Romoli, con domicilio eletto presso la prima, in Roma, corso
Vittorio Emanuele II n. 349; 
    Contro Regione Marche, in persona  del  presidente  pro  tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Romano, Paolo  Costanzi
e Maria Grazia Moretti, con domicilio  eletto  presso  il  primo,  in
Roma, via Morichini n. 41; 
    Nei confronti di: 
    Comune  di  Mondolfo,  in  persona  del  sindaco   pro   tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e  Alberto  Clini,
con domicilio eletto presso il primo, in Roma, Lungotevere Marzio  n.
3; 
    Vitali Gabriele, in proprio e  quale  legale  rappresentante  del
comitato Pro Marotta unita, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Maurizio Miranda e Francesco Galanti,  con  domicilio  eletto  presso
l'avvocato Elisa Neri, in Roma, via dei Gracchi n. 130; 
    Comitato Civico Fano Unita, in persona del  presidente  e  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Edoardo Mensitieri, con domicilio eletto presso  l'avvocato  Giovanni
Bonaccio, in Roma, piazzale Clodio n. 56; 
    Comitato  cittadino  mondolfese,   Associazione   citta'   futura
Marotta-Mondolfo,    Attraverso    Marotta-Associazione    per     la
progettazione  del  territorio,   Consorzio   concessionari   arenili
demaniali Marotta, Gruppo Turistico Marotta, Associazione  Malarupta,
non costituiti in giudizio; 
    Per la riforma della sentenza del T.A.R. Marche,  Sezione  I,  n.
660/2015, resa tra le parti, concernente distacco della  frazione  di
Marotta dal Comune di Fano e la sua  conseguente  incorporazione  nel
Comune di Mondolfo; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione  Marche,
del Comune di Mondolfo, di Gabriele Vitali e del Comitato Civico Fano
Unita; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  7  luglio  2016  il
consigliere Fabio Franconiero e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati
Sandulli, D'Atena, Romano, Miranda, Izzo, per  delega  di  Vaiano,  e
Bonaccio per delega di Mensitieri; 
    1. Il Comune di Fano  ha  impugnato  gli  atti  del  procedimento
referendario regionale che ha poi condotto al  distacco  dal  proprio
territorio della frazione di Marotta e l'incorporazione della  stessa
nel confinante Comune di Mondolfo. In particolare,  la  deliberazione
15 gennaio 2013, n. 61, di indizione del referendum consultivo  sulla
relativa proposta di  legge  regionale  n.  77/2011  [Distacco  della
frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di
Mondolfo. Mutamento delle  rispettive  circoscrizioni  comunali];  la
proposta di legge regionale; la deliberazione 22 ottobre 2013, n. 87,
sostitutiva della precedente; del decreto 14 novembre 3013,  n.  188,
di fissazione della data di effettuazione del referendum. 
    Il distacco e' stato definito dalla legge della Regione Marche 23
giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune  di
Fano  e  incorporazione  nel  Comune  di  Mondolfo.  Mutamento  delle
rispettive circoscrizioni comunali). 
    Questa legge regionale e' stata approvata e promulgata  all'esito
del procedimento ex art. 133, secondo comma, della Costituzione  («La
Regione, sentite le  popolazioni  interessate,  puo'  con  sue  leggi
istituire nel proprio territorio nuovi comuni e  modificare  le  loro
circoscrizioni e denominazioni»), nell'ambito del quale  il  9  marzo
2014  si  e'  tenuto  il  referendum  consultivo  tra   le   ritenute
«popolazioni interessate» previsto da quest'ultima disposizione.  Gli
aventi diritto al voto erano infine stati individuati  nei  residenti
di Marotta di Fano e in quelli  di  alcuni  territori  limitrofi  dei
Comuni di Fano e di Mondolfo. A favore del distacco si e' espresso il
67,3% di quei complessivi votanti, variamente  articolati  a  seconda
dei territori coinvolti. 
    2. Il Comune di Fano censura le modalita' con cui nell'indire  la
consultazione popolare la Regione Marche ha individuato detto  ambito
degli elettori chiamati ad esprimersi  sulla  proposta  di  mutamento
delle circoscrizioni dei due comuni interessati. 
    A quest'ultimo riguardo, la  Regione  aveva  dapprima  -  con  la
deliberazione 15 gennaio 2013, n. 61,  di  indizione  del  referendum
consultivo - delimitato le popolazioni interessate ai soli  residenti
della frazione di Marotta di Fano, tra i quali vi erano  i  promotori
dell'iniziativa di legge n. 77 del 2011 sulla cui base  la  procedura
per il distacco era stata originata (delibera del consiglio regionale
n. 61 del 15 gennaio 2013). 
    Quindi, in seguito alla sospensiva ai fini del riesame emessa dal
Tribunale amministrativo regionale delle Marche adito dal  Comune  di
Fano  contro  gli  atti  di  indizione  del   referendum   consultivo
(ordinanza 19 aprile 2013, n. 160, la quale, pur condividendo che per
«popolazioni interessate» non si  debbono  necessariamente  intendere
tutti i residenti del Comune, aveva  affermato  che  il  concetto  va
definito di volta in volta e in relazione alla particolare situazione
socio-economica della zona e che emergeva un difetto di istruttoria e
di motivazione nel circoscrivere il referendum ai soli  residenti  in
Marotta di Fano, anziche' estenderlo ad altri residenti nel Comune di
Fano «quali, ad esempio, quelli residenti nelle frazioni limitrofe» e
che il timore del mancato raggiungimento del quorum  strutturale  non
poteva legittimare l'opposta soluzione di restringere  eccessivamente
il  corpo  elettorale),  il  consiglio   regionale,   previa   revoca
dell'originaria  delibera  indittiva,  aveva  rinnovato   l'indizione
estendendo la consultazione alle popolazioni delle frazioni limitrofe
dei due comuni interessati dal distacco (delibera  consiliare  n.  87
del 22 ottobre 2013). 
    3. Con la sentenza impugnata n. 660 del  18  settembre  2015,  il
giudice di primo grado adito respingeva il ricorso e motivi  aggiunti
del Comune di  Fano  -  questi  ultimi  proposti  contro  la  seconda
delibera consiliare di indizione del referendum consultivo  (nei  cui
confronti aveva in precedenza negato la sospensiva, con ordinanza  n.
6 del 10 gennaio 2014) - giudicando  anche  manifestamente  infondate
tutte   le   censure   di   illegittimita'   costituzionale   dedotte
dall'amministrazione  ricorrente  in  ordine  alla  legge   regionale
dichiarativa del distacco, n. 15 del 2014,  e  alla  legge  regionale
regolatrice dei referendum consultivi previsti  dallo  statuto  della
Regione Marche, 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui  referendum  previsti
dallo statuto). 
    4. Con l'appello, censurando la sentenza il  Comune  di  Fano  ha
riproposto i motivi di ricorso e le questioni di  incostituzionalita'
gia' respinte in primo grado, incentrati  sull'assenza  nel  caso  di
specie, tanto nelle due leggi regionali  quanto  nelle  delibere  del
consiglio regionale impugnate, di criteri obiettivi  legittimanti  la
deroga alla regola generale discendente dal piu'  volte  citato  art.
133, secondo comma, della Costituzione,  secondo  cui  il  referendum
consultivo per il distacco di un Comune dall'altro deve essere esteso
a tutti i residenti nei due enti  locali  interessati  dal  mutamento
delle rispettive circoscrizioni territoriali. 
    Hanno resistito all'appello  la  Regione  Marche,  il  Comune  di
Mondolfo ed il sig. Gabriele Vitali, in  proprio  e  in  qualita'  di
rappresentante legale del Comitato pro  Marotta  unita.  Vi  aderisce
invece il Comitato civico Fano unita. 
    Questa Sezione del Consiglio  di  Stato,  con  sentenza  parziale
contestuale alla presente ordinanza, ha accolto l'appello,  rilevando
anche d'ufficio le questioni di legittimita' costituzionale  che  qui
si propongono in sede propria. 
    In particolare: 
    nella decisione di accoglimento dell'appello del Comune  di  Fano
la Sezione ha ritenuto illegittima la citata  delibera  di  indizione
del referendum consultivo, perche' la Regione Marche  ha  chiamato  a
partecipare al referendum previsto dalla  citata  disposizione  della
Costituzione non  tutte  le  popolazioni  residenti  nei  due  comuni
interessati dalla proposta  di  modifica  circoscrizionale,  ma  solo
quella di Marotta di Fano e delle frazioni limitrofe nei due comuni; 
    in particolare, la Sezione ha ritenuto  manifestamente  infondate
le    censure    di    illegittimita'    costituzionale     sollevate
dall'amministrazione comunale appellante con riguardo: 
    a) alla legge regionale delle Marche 5 aprile 1980, n. 18  (Norme
sui referendum previsti dallo statuto), nella parte  in  cui  prevede
che i referendum consultivi devono  tenersi  presso  «le  popolazioni
interessate» (art. 20, comma 2), per violazione del citato art.  133,
secondo comma, della Costituzione; 
    b) alla legge regionale dichiarativa del distacco della  frazione
di Marotta dal Comune di Fano al Comune di Mondolfo (legge  regionale
23 giugno 2014, n.  15,  sopra  citata),  in  via  derivata  rispetto
all'illegittimita' della legge n. 18 del 1980; 
    c)  in  via  autonoma,  alla  medesima  legge  dichiarativa   del
distacco, perche' asseritamente emanata con l'intento di  interferire
con la funzione giurisdizionale; 
        in estrema sintesi, la Sezione ha infatti osservato che: 
    I) in base alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull'art.
133, comma 2, della Carta fondamentale  non  possono  essere  escluse
dalla  consultazione   referendaria   le   popolazioni   direttamente
interessate al mutamento circoscrizionale, ne' possono essere escluse
a priori quelle che essendo comunque residenti nei comuni interessati
dalla proposta di mutamento, sebbene non direttamente  coinvolte,  in
linea di principio vantano comunque un interesse ad esprimersi su  di
essa,  mentre  le  stesse  possono  essere  escluse  solo   in   casi
«particolari  ed  eccezionali»  (Corte  costituzionale,  sentenza  15
settembre 1995, n. 433); 
    I.1) dalla medesima giurisprudenza  si  evince  che  spetta  alla
legge regionale la definizione dei criteri in base ai quali escludere
di volta in volta le popolazioni non direttamente  interessate  dalla
partecipazione al referendum consultivo, ma che, tuttavia, in assenza
di criteri, la definizione di tali  popolazioni  puo'  legittimamente
essere demandata alla sede amministrativa (al momento  dell'indizione
del referendum consultivo), cosicche' la scelta in concreto  compiuta
puo'   essere   eventualmente   censurata    davanti    al    giudice
amministrativo; 
    I.2) la legge regionale n. 18 del 1980 censurata  dal  Comune  di
Fano  reca  all'art.  20  una  formula   («sentite   le   popolazioni
interessate»)  riproduttiva  del  dettato  costituzionale,  e   cioe'
dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione,  e  dunque  non  in
contrasto con quest'ultimo; 
    2) conseguentemente, la legge regionale del 2014 dichiarativa del
distacco della  frazione  di  Marotta  dal  Comune  di  Fano  non  e'
illegittima in via derivata dalla legge  regolatrice  del  referendum
per violazione del medesimo parametro; 
    3)  inoltre,  trattandosi  del  doveroso  atto   conclusivo   del
procedimento prefigurato dal piu' volte ricordato art.  133,  secondo
comma, la legge regionale n. 15 del  2014  non  puo'  nemmeno  essere
ritenuta adottata  in  violazione  del  divieto  del  legislatore  di
interferire nell'attivita' giurisdizionale; 
        nondimeno,   malgrado   la   dichiarazione    di    manifesta
infondatezza  delle  questioni   di   illegittimita'   costituzionale
sollevate dal Comune di Fano, questa Sezione ha ritenuto che nel caso
di specie difettassero in concreto quelle condizioni «particolari  ed
eccezionali»  che  giustificano  la  deroga  al  principio  generale,
discendente  dall'art.  133,  secondo  comma,  della  Costituzione  e
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale,  secondo
cui in linea di principio tutte le popolazioni residenti  nei  comuni
interessati  dalla  proposta  di  mutamento  circoscrizionale  devono
partecipare al referendum consultivo; 
    conseguentemente, la Sezione ha annullato la  cita  delibera  del
consiglio  regionale  delle  Marche  di  indizione   del   referendum
consultivo sulla proposta di distacco della frazione di  Marotta  dal
Comune di Fano (delibera n. 87 del 22 ottobre 2013); 
    tuttavia, la Sezione, richiamando una giurisprudenza della  Corte
costituzionale reso in un caso affine a quello oggetto  del  presente
giudizio (sentenze 11 giugno 1999, n. 225 e 226), ha rilevato di  non
potere emettere analoga statuizione demolitoria nei  confronti  della
piu' volte menzionata legge regionale n. 15 del 2014 dichiarativa del
distacco, a causa del relativo valore e della relativa forza; 
    in  ragione  di  cio',  questa  Sezione  rileva  che  una  simile
pronuncia  nei  confronti  dell'atto   legislativo   conclusivo   del
procedimento ex art. 133, secondo  comma,  della  Costituzione,  puo'
essere emessa solo dalla Corte costituzionale; 
    quindi, la questione di legittimita' costituzionale  della  legge
regionale delle Marche del 23 giugno 2014, n. 15, nel suo  complesso,
non appare manifestamente infondata per  violazione  del  piu'  volte
ricordato parametro  costituzionale  dell'art.  133,  secondo  comma,
della  Costituzione,   ed   in   particolare   perche'   direttamente
contrastante con esso, senza l'intermediazione di una legge regionale
enunciativa dei criteri di  deroga  alla  partecipazione  totalitaria
delle popolazioni interessate a sua volta  illegittima,  come  invece
ritenuto dal Comune di Fano; 
    la questione sotto i profili ora evidenziati e'  anche  rilevante
nel presente giudizio, dal momento che, pur annullati con la sentenza
parziale resa da questa Sezione gli atti  della  fase  amministrativa
del procedimento ex art.  133,  secondo  comma,  della  Costituzione,
permane tuttora  l'atto  conclusivo  di  legge,  e  quindi  l'effetto
dichiarativo da esso discendente, ovvero il distacco  della  frazione
di Marotta avversato in questo giudizio dal Comune di Fano:  il  che,
trattandosi  di  norma  primaria,  e'  di  ostacolo  alla   pronuncia
costitutiva di annullamento degli atti del referendum  consultivo,  e
comunque della satisfativita'  della  pronuncia  stessa  (considerato
anche che la detta legge  regionale  non  menziona  espressamente  il
previo  procedimento  referendario  e  dunque  non   si   presta   ad
un'automatica  rilevazione  di  inefficacia  una   volta   dichiarato
illegittimo quel procedimento); 
    con la detta contestuale sentenza, la Sezione ha svolto a  questi
riguardi le  considerazioni  testuali  che  qui  si  riportano  e  si
richiamano: 
    [...] La statuizione di  annullamento  di  questa  delibera  deve
comunque  essere  posta  in  relazione  con  la  sopravvenuta   legge
regionale n. 15 del 2014, dichiarativa del distacco della frazione di
Marotta dal Comune di Fano. 
    Si tratta di legge regionale, storicamente  promulgata  all'esito
del  referendum  consultivo  indetto  con  la  medesima  delibera,  a
conclusione della fattispecie prevista dal  piu'  volte  citato  art.
133, secondo comma, della Costituzione. 
    Nondimeno, detto legge regionale non fa riferimento,  vuoi  nelle
premesse, vuoi nell'articolato, all'esito della  detta  consultazione
popolare. Il collegamento e' desumibile soltanto attraverso i  lavori
preparatori. Vero e' che la volonta' della legge regionale  e'  degli
organi legislativi regionali e che il  referendum  consultivo  ne  e'
solo  un  presupposto  atto  a  valutare  la  volonta'  espressa  nel
referendum  da  tali  popolazioni  direttamente  interessate   (Corte
costituzionale, n. 47 del 2003). Ma resta patente che se questa legge
regionale non fosse collegata al previo esperimento di una regolare e
legittima consultazione referendaria delle «popolazioni  interessate»
e  non  prendesse  in  considerazione   l'esito   di   una   corretta
consultazione  (cioe'  compiuta  legittimamente,   senza   esclusioni
ingiustificate di parte di queste popolazioni), per  questo  semplice
fatto la legge regionale medesima sarebbe in contrasto con lo  schema
procedimentale dell'art. 133, secondo comma,  della  Costituzione:  e
per la sua caratterizzazione di legge-provvedimento sarebbe una legge
irragionevole  per  difetto  della  possibilita'   di   una   congrua
valutazione della previa volonta' di quelle che davvero risultano  le
popolazioni  interessate;  e  priva  dell'indispensabile  presupposto
procedimentale. 
    Si  tratta  infatti,  di  una  legge-provvedimento  (cosi'  Corte
costituzionale, n. 47 del 2003) (come assume qui l'appellante  Comune
di Fano), comunque di una legge sui generis. In  ogni  caso,  ragione
dell'appena ricordata  speciale  previsione  costituzionale,  di  una
legge in inscindibile legame di  presupposizione  con  una  legittima
consultazione  referendaria.   Ma   mentre   la   valutazione   della
legittimita' degli atti di indizione del  procedimento  referendario,
vista la natura amministrativa e non legislativa, compete al  giudice
amministrativo (come qui dedotto in giudizio), non altrettanto e' per
la legge regionale  conseguente,  la  cui  legittimita'  puo'  essere
giudicata soltanto dalla Corte costituzionale. 
    Sicche', rispetto agli atti del referendum consultivo, un'analoga
pronuncia di annullamento anche di  questa  legge  regionale  non  e'
consentita a questo giudice, a causa del  valore  e  forza  di  legge
dell'atto. 
    Al tempo stesso, la circostanza della  non  menzione,  nel  corpo
della legge regionale stessa, del previo procedimento referendario  e
del suo esito, da  un  lato  sembrano  poter  escludere  l'automatica
caducazione della  legge  regionale  stessa  all'esito  del  presente
giudizio di annullamento del procedimento referendario (il che rileva
in punto di effettivita' della tutela giurisdizionale qui richiesta e
da accordare, per non limitarne gli effetti anche alla luce dell'art.
113, primo e secondo comma, della Costituzione);  dall'altro  possono
apparire di  ostacolo,  qui  immediatamente  rilevante,  alla  stessa
pronuncia di annullamento giurisdizionale perche' in contrasto con un
atto che - per quanto si presti ad essere ascritto a questa  speciale
categoria di  leggi  -  riveste  comunque  valore  formale  di  legge
(regionale) e percio' vincola il giudice al suo  rispetto  e  qui  si
presenta di  irragionevole  ostacolo  a  una  pronuncia  realmente  e
pienamente satisfativa del comune ricorrente. 
    E' patente dunque sotto  entrambi  i  profili  la  non  manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
rapporto agli articoli 3, 113 , primo e secondo comma,  e  133  della
Costituzione; il non aver la legge  regionale  menzionato  il  previa
procedimento referendario concretamente e compiutamente seguito nella
concatenazione stabilita dalla Costituzione, rende  la  legge  stessa
irragionevolmente autonoma e lesiva della  sequenza  inderogabilmente
stabilita dall'art. 133 della Costituzione (che  postulerebbe  invece
l'espressa integrazione formale della legge regionale  con  gli  atti
presupposti)   e,   seppur   apparentemente,   la    rende    indenne
dall'annullamento giurisdizionale che qui si dispone. Cio'  che,  per
quanto non sollevato dal Comune di Fano, si solleva d'ufficio. 
    Vale  del   resto   ricordare   che   in   una   fattispecie   di
legge-provvedimento che presenta, per quanto qui rileva,  somiglianze
con  quella  oggetto  del   presente   giudizio   si   registra   una
giurisprudenza costituzionale,  citata  dalle  parti  appellate,  che
accolse il  conflitto  di  attribuzioni  di  una  regione  contro  la
pronuncia di  annullamento  emessa  da  un  tribunale  amministrativo
regionale nei confronti dell'atto iniziale della fase legislativa  di
un unitario procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico
sovracomunale,  dopo  la  prodromica   fase   amministrativa   (Corte
costituzionale, 11 giugno 1999, n. 225 e n. 226, che  ha  accolto  il
conflitto di attribuzioni nella parte  relativa  all'annullamento  in
sede giurisdizionale amministrativa  dell'atto  con  cui  una  giunta
regionale aveva disposta la trasmissione del  piano  territoriale  di
coordinamento  da  essa  approvato  al  consiglio  regionale  per  la
successiva approvazione di  competenza  di  quest'ultimo  organo  con
legge regionale). 
    Pertanto, il percorso  obbligato  per  l'integrale  ed  esaustivo
annullamento degli atti del procedimento di distacco  della  frazione
di Marotta dal Comune di  Fano  consiste  nel  rimettere  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita', per  contrasto  con  gli
articoli e 3, 113, primo e secondo comma, e 133, secondo comma, della
Costituzione della legge regionale delle Marche n. 15 del 2014.